Uniti, si vince
Emergenza Covid-19
Misure governative e iniziative per la salvaguardia dei propri clienti e dipendenti.
Numero telefonico: 080 8710811
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Sostegno alle Famiglie. Sospensione rate Mutui/Fondo di Solidarietà e Anticipo CIG

Semplificazione operatività a distanza

Sostegno alle imprese

Modalità di accesso alle filiali: scopri cosa puoi fare.

Banca multicanale

Iniziative per i dipendenti

Iniziative a sostegno delle famiglie
Misure Decreto Cura Italia e Decreto Rilancio
Sospensione delle rate del mutuo
Si rende noto che dal 31 Marzo è disponibile sul sito della CONSAP il modulo per la richiesta della sospensione rate Mutuo prima casa a valere sul Fondo di Solidarietà (art. 54 del Decreto Legge n. 18 del 17 Marzo e DM 25 marzo 2020).
Clicca qui per scaricare il modulo
E’ stata ampliata l’operatività del cosiddetto fondo Gasparrini che permette ai titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, che siano in specifiche situazioni di temporanea difficoltà, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi.
In seguito all’emergenza Covid, l’accesso al fondo è consentito anche ai lavoratori dipendenti con una sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni e ai lavoratori autonomi (inclusi commercianti, artigiani e coltivatori diretti) ed ai professionisti che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019.
Per i dipendenti, la sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per la durata massima complessiva non superiore a:
- 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
- 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni lavorativi consecutivi;
- 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi;
Nell’ambito della sospensione, possono essere ricomprese sia le rate a scadere successivamente alla data di presentazione della domanda, sia le rate scadute e non pagate antecedentemente a tale data, purché il ritardo nei pagamenti non sia superiore a 90 giorni consecutivi. La misura si applica anche a mutui concessi da meno di un anno.
Inoltre, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo:
- non è più richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- è possibile beneficiare della sospensione anche se ne è già fruito in passato (purché l’ammortamento sia ripreso da tre mesi);
- è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione
Presupposti di accesso al fondo
- Può presentare domanda il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile non superiore a 400.000 euro.
- nel caso che, al momento della presentazione della domanda, il titolare del contratto di mutuo si trovi in ritardo nel pagamento delle relative rate, il ritardo non deve essere superiore a 90 giorni consecutivi.
- In caso di mutuo cointestato a due o più persone, è sufficiente che le condizioni di cui sopra (proprietà dell’immobile, titolarità del mutuo e residenza nell’immobile), sussistano nei confronti anche del solo mutuatario che ha subito l’evento.
- In caso di mutuo cointestato a due o più persone, il mutuatario che subisce l’evento e sottoscrive il modello di domanda può dichiarare, sotto la propria responsabilità, di agire anche in nome e per conto di uno o più cointestatari e/o garanti impossibilitati alla sottoscrizione della domanda per ragioni collegate all’emergenza COVID-19.
- In caso di morte del mutuatario, la domanda può essere presentata dal cointestatario del mutuo o dall’erede subentrato nell’intestazione del mutuo che risulti in possesso di tutti i requisiti di cui al punto A del modulo di domanda (l’erede che presenti la domanda dovrà avere accettato l’eredità e trasferito nell’immobile oggetto del mutuo la sua residenza).
BPPB fornisce un servizio a distanza per la raccolta delle richieste di sospensione dei mutui, pertanto è possibile inviare all’indirizzo email fondosolidarieta@bppb.it il modulo di richiesta, corredato della documentazione prevista.
Per ulteriori informazioni, Vi invitiamo a contattare telefonicamente la Vostra Filiale.
Anticipazione Cassa Integrazione Guadagni
BPPB ha aderito alla Convenzione ABI in tema di Anticipazione CIG (Cassa Integrazione Guadagni) del 30.03.2020, e successivamente al Protocollo di Intesa Anticipo Cassa Integrazione con la Regione Puglia del 16 Aprile, che consentono ai propri Clienti di richiedere l’erogazione dell’anticipazione dei trattamenti di integrazione al reddito di cui dagli artt. da 19 a 22 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020.
A chi è rivolto:
- a tutti i nostri clienti con canalizzazione dello stipendio;
- ai Clienti i cui datori di lavoro hanno presentato domanda di pagamento diretto a INPS per:
- Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO);
- Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria
- Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD);
- Assegno ordinario del Fondo di Integrazione Salariale (FIS);
- CIGS per Contratti di Solidarietà difensivo di cui al D.lgs. 148/2015 e art. 35 della Legge 416/1981 e successive modificazioni e integrazioni.
Le richieste verranno sottoposte alla valutazione del merito creditizio da parte della Banca
Cosa fare:
Per richiedere l’anticipazione puoi inviare un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica della tua Filiale (clicca qui per vedere l’elenco), allegando i seguenti documenti sulla base della tipologia di anticipazione richiesta dalla tua Azienda:
- Moduli da utilizzare per le richieste di anticipazione del trattamento di integrazione salariale ordinario (CIGO e FIS) (allegati A1, A2)
- Moduli da utilizzare per le richieste di anticipazione del trattamento di integrazione salariale in deroga (CIGD) (allegati B1, B2)
- Moduli da utilizzare per le richieste di anticipazione della CIGS – cassa integrazione straordinaria per contratti di solidarietà (allegati modelli C1, C2, C3)
- Moduli da utilizzare per le richieste di anticipazione del trattamento di integrazione CIGS per Contratti di Solidarietà difensivo di cui al D.lgs. 148/2015 e art. 35 della Legge 416/1981 e successive modificazioni e integrazioni (allegati A1 e A2)
La documentazione deve pervenire alla Banca firmata e scansionata (*) insieme a:
- Copia documento d’identità
- Copia codice fiscale
- Copia del permesso di soggiorno, in caso di lavoratore straniero
- Copia ultima busta paga
- Copia del modello “IG Str Aut” (cod. “SR41”) con ricevuta telematica rilasciata dall’INPS
* Se non si ha a disposizione un stampante con funzione di scansione, è possibile procedere con scansione tramite smartphone.
Per ulteriori informazioni: numero telefonico 080 8710811 o contatta la Tua Filiale.

Semplificazione operatività a distanza
Ai sensi dell’art.4 del cd “Decreto Liquidità” sono previste alcune deroghe che consentono, per i già clienti della Banca al dettaglio (i consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale, gli enti senza finalità di lucro, le micro-imprese), l’apertura di rapporti bancari a distanza senza la presenza fisica del cliente.
Pertanto, per tale tipologia di clientela, fino al 31 marzo 2021, sarà possibile sottoscrivere contratti bancari senza la presenza fisica in Banca e attraverso la posta elettronica ordinaria.
Il cliente potrà inoltrare, tramite posta elettronica ordinaria, alla Filiale presso cui intrattiene i rapporti, richiesta di apertura del rapporto.
La richiesta dovrà contenere i seguenti elementi:
- nominativo intestatario del rapporto;
- tipologia di rapporto;
- indicazione della tipologia di contratto e relativo numero di rapporto già in essere, intestato allo stesso nominativo (unico intestatario o cointestazione).
Alla richiesta dovrà essere allegato un documento di identità in corso di validità del soggetto intestatario.

Iniziative a sostegno delle imprese
Misure Decreto Cura Italia e Decreto Liquidità
Le misure principali:
- Moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito concesse da banche e intermediari finanziari a micro, piccole e medie imprese, prevista dall’art.56 DL 18;
- Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini” ex art.54 DL 18;
- Nuovi interventi relativi a Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese (Garanzia SACE) e Fondi di garanzia per le PMI, di cui all’art. 1,2,3 e 13 DL 23
Il nuovo Decreto Liquidità mobilita 400 miliardi di garanzie per il supporto delle imprese e dell’export, anche potenziando l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI. In particolare: i) viene rafforzato l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI a sostegno di PMI e mid cap (imprese con un numero di dipendenti fino a 499). ii) si prevede un nuovo intervento di garanzia di SACE a copertura dei finanziamenti bancari concessi alle grandi imprese e alle imprese piccole e medie che abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo di Garanzia. iii) viene modificato il funzionamento dell’intervento di SACE per potenziare il sostegno pubblico all’esportazione delle imprese.
Per le imprese già ammesse alle misure di sostegno finanziario previste dall’articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire alla Banca entro il termine del 31 gennaio 2021 o, per le imprese di cui all’articolo 77, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, entro il 31 marzo 2021.
Le Imprese che non hanno ancora usufruito delle misure di sostegno previste dall’art. 56 del D.l. nr 18/2020 possono essere ammesse alle misure di sostegno, entro il 31.01.2021, alle medesime condizioni e modalità previste dal sopra citato articolo e successive modifiche.
Decreto Liquidità: finanziamenti garantiti dal Fondo di Garanzia
Beneficiari
- finanziamento fino a 30.000 euro per PMI e persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni;
- finanziamento fino a 800.000 euro per PMI con fatturato fino a 3,2 milioni di euro;
- finanziamento fino a 5 milioni di euro per Imprese con un numero di dipendenti inferiori a 500
1) finanziamento fino a 30.000 euro per PMI e persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni;
Sono ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100 percento sia in garanzia diretta sia in riassicurazione, i nuovi finanziamenti in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata, purché tali finanziamenti prevedano:
- l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e una durata fino a 120 mesi;
- un importo non superiore, alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi, a uno degli importi seguenti:
- il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non puo’ superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
- il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019.
Scarica qui i moduli:
- All. 4bis Richiesta di Agevolazione
- Autocertificazione e richiesta fido
- Dichiarazione sostitutiva ISMEA (solo per le Imprese Agricole)
- Informativa privacy
Consulta il foglio informativo
2) finanziamento fino a 800.000 euro per PMI con fatturato fino a 3,2 milioni di euro;
In favore delle imprese con ricavi non superiore a 3.200.000 euro, danneggiate dall’emergenza COVID-19 come risultante da autodichiarazione, il Fondo può concedere una garanzia del 90% che può essere cumulata con altra copertura del residuo 10% finanziamento, concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie. La predetta garanzia può essere rilasciata per finanziamenti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario.
Scarica qui i moduli:
- Allegato 4 – Garanzia Diretta – Modulo richiesta agevolazione soggetto beneficiario finale
- Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio
- Dichiarazione sostitutiva ISMEA
- Privacy Garanzia ISMEA
- Richiesta fido
Consulta il foglio informativo
3) finanziamento fino a 5 milioni di euro per Imprese con un numero di dipendenti inferiori a 500.
- Importo massimo garantito 5.000.000 euro.La percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 90 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria. L’importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:
- il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
- il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
- il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;
Scarica qui i moduli:
- sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell’80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo: finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
Scarica qui i moduli:- Modulo MCC Allegato 4
- Modulo Gar MCC Richiesta Finanziamento
- Dichiarazione sostitutiva Atto Notorio
- Richiesta fido
Consulta il foglio informativo
Per le Imprese Agricole:
- per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero l’allungamento della scadenza dei finanziamenti, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza.
Cosa fare:
Ti consigliamo di rivolgerti al Tuo Gestore o referente di Filiale per attivare la sospensione e individuare la soluzione più adeguata alla Tue esigenze. Ancora, potrai inviare una mail alla Tua Filiale, per essere richiamato e ricevere risposta alle Tue richieste.
Vuoi sapere altro? http://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html
Moratoria Straordinaria, Art. 56 (Decreto Cura Italia)
Come funziona:
L’epidemia da COVID-19 è riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. Il decreto è destinato alle Microimprese e PMI che comunicano alla Banca di “aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19. Al 17/3/2020 (data pubblicazione decreto) l’impresa non deve essere inquadrata tra i soggetti ‘deteriorati’.
1. Apertura di credito a revoca e prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti. Intervento: sino al 30 giugno 2021 non possono essere revocati di iniziativa in tutto o in parte (in tale ambito va ricondotta la variazione di modalità operative di linee di credito);
2. Prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020. Intervento: sono prorogati sino al 30 giugno 2021 alle medesime condizioni unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità;
3. Mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, anche con rate in mora (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 90 giorni. Intervento: il pagamento delle rate in scadenza prima del 30 giugno 2021 potrà essere sospeso sino a tale data ed il piano di rimborso delle rate oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità; è facoltà delle imprese di chiedere la sospensione integrale della rata o solo in linea capitale.
Cosa fare:
Ti consigliamo di rivolgerti al Tuo Gestore o referente di Filiale per attivare la sospensione e individuare la soluzione più adeguata alla Tue esigenze. Ancora, potrai inviare una mail alla Tua Filiale, per essere richiamato e ricevere risposta alle Tue richieste.
Scarica qui i moduli:

Iniziative per i dipendenti
Le iniziative:
- permessi retribuiti c.d. “Scuole chiuse”, anche frazionati in ore, a tutto il personale dipendente con almeno un figlio minore di 16 anni, per accudire i figli e assisterli nella Didattica a Distanza, dedicando la seconda parte della giornata al lavoro, in modalità lavoro agile, restando quindi a casa;
- permessi retribuiti a tutto il personale dipendente con figli di età compresa tra i 3 mesi e i 14 anni e fruizione di uno specifico congedo straordinario (COVID-19) a beneficio dei genitori lavoratori che, a causa della chiusura delle scuole per l’emergenza Coronavirus, sono a casa per prendersi cura dei figli;
- frazionamento delle ferie da utilizzare per i pomeriggi a beneficio, in particolare, dei dipendenti pendolari;
- permessi retribuiti per le “Categorie a rischio” (colleghi over 63, colleghi affetti da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione e delle colleghe in stato di gravidanza);
- attivazione per tutti i dipendenti in servizio di una copertura assicurativa “Pandemic” per tutto il 2021, in caso di positività al test e/o di ricovero a causa dell’infezione da COVID-19 e a causa di quarantena.
Inoltre ha previsto:
- sospensione delle attività formative in aula, favorendo lo “smart learning”, ossia una forma di fruizione della Formazione a Distanza (FAD), secondo una delle seguenti modalità a scelta del dipendente: nella residenza o presso il domicilio del lavoratore, o in una sede aziendale (anche diversa da quella di lavoro) che disponga di una specifica postazione dedicata alla formazione e-learning;
- “smart working” e lavoro a distanza;
- blocco delle trasferte di lavoro.”

Modalità di accesso alle filiali:
scopri cosa puoi fare
In linea con le indicazioni dei recenti DPCM, e per tutelare il più possibile Clienti e Dipendenti, le nostre filiali osserveranno tutti i giorni le seguenti modalità di accesso:
- nelle ore antimeridiane per il servizio di cassa e consulenza;
- nelle ore pomeridiane esclusivamente per le attività di consulenza con preventivo appuntamento.
L’accesso in Filiale, consentito preferibilmente previo appuntamento, avverrà in maniera contingentata, muniti dei dispositivi di protezione individuali e, in ogni caso, con rapporto massimo di uno a uno tra numero di clienti e lavoratori.
Nel rispetto delle necessarie misure di sicurezza che garantiscano il “distanziamento sociale”, principale strumento di prevenzione e di difesa dal virus, si raccomanda di privilegiare i canali a distanza (internet banking, mobile banking, banca telefonica) per le operazioni bancarie e per il servizio di consulenza e l’utilizzo dello sportello automatico per effettuare i prelevamenti di contante e la richiesta di movimenti.
Per richiedere un appuntamento chiama la Tua Filiale o compila il form nella Sezione Contattaci – Fissa un appuntamento.
Prenota il tuo appuntamento tramite ufirst, l’app che fa la fila al posto tuo (il servizio è attivo solo per le filiali delle città di Altamura, Bari, Barletta e Taranto).
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Per eventuali informazioni, Ti invitiamo a scrivere all’indirizzo dedicato customersatisfaction@bppb.it o telefonare al numero 0808710811.

Banca multicanale
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